Norme utilizzo impianti termici: temperature minime e massime per impianti di condizionamento e riscaldamento

È da poco entrato in vigore un provvedimento che, per la prima volta in Italia, introduce nuove regole in materia di climatizzazione estiva e riscaldamento invernale. Le abitazioni dotate di impianti di aria condizionata non potranno avere una temperatura media inferiore ai 24 gradi centigradi.

È entrata in vigore il 12 luglio scorso un nuovo provvedimento che regola l'utilizzo degli “impianti termici”, cioè dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento, e che fissa i limiti delle temperature minime estive e di quelle massime invernali che devono essere mantenute negli ambienti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 è apparso il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - dal titolo “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. E l'entrata in vigore del nuovo DPR è stata fissata il giorno 12 luglio 2013.

Nel provvedimento si definisce “impianto termico” l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati “impianti termici” i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, che sono al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. Ma la novità è che, per la prima volta, la legislazione italiana che ha come oggetto l'efficienza energetica si occupa anche della climatizzazione estiva.

Il DPR stabilisce che, se un impianto di climatizzazione è in funzione, la media delle temperature dell'aria - misurate nei singoli ambienti raffrescati - non dev'essere inferiore ai 26°C (con -2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici.

Viene fatta eccezione solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. In questo caso, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti della temperatura dell'aria, nel caso in cui le esigenze produttive richiedono temperature più basse del valore limite. E nel caso in cui il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti sia ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Per quanto riguarda le temperature da tenere nel periodo invernale, quando l'impianto di riscaldamento è in funzione, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve superare i 20°C (con +2° di tolleranza) - i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Il provvedimento conferma anche la suddivisione del territorio nazionale in 6 “zone climatiche”, a seconda delle quali sono previste diverse limitazioni ai periodi di accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento invernale.

Il provvedimento conferma anche la suddivisione del territorio nazionale in 6 “zone climatiche”

Al di fuori dei periodi indicati, gli impianti termici possono essere accesi solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino il funzionamento, con apposita ordinanza dell'amministrazione comunale. Analogamente, l'amministrazione comunale può disporre riduzioni della temperatura massima consentita, sia nei centri abitati che nei singoli immobili. E restano in vigore le deroghe già previste per ospedali, scuole materne, piscine ed altri edifici particolari.

Ma a chi spettano i controlli? Il decreto prevede che “l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica” siano ”affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo”.

E sono previste anche sanzioni: i proprietari e gli amministratori di condominio che non rispettano le norme in materia di climatizzazione e riscaldamento sono passibili di una multa compresa tra i 500 e i 3.000 euro. Mentre gli operatori incaricati del controllo degli impianti che non ottemperano al regolamento, sono passibili di multe tra i 1.000 e i 6.000 euro.

Infine, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1 del nuovo Regolamento, potranno svolgere l'attività di certificazione energetica solo:

a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;

b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;

d) le società di servizi energetici (ESCO).

 

12/08/2013

Fonte:

http://www.criticamente.it